Responsabilità della struttura ospedaliera per fatto del dipendente
In tema di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni personali connesse al parto verificatosi presso un ente ospedaliero – con il quale la gestante ha stipulato il contratto di ricovero, che è contratto con effetti protettivi a favore di terzo – ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente medesimo è irrilevante l’esatta individuazione del sanitario o dei sanitari cui sia imputabile la condotta lesiva nei confronti del nascituro in quanto, in base al principio di immedesimazione organica, è attribuibile direttamente all’ente l’attività del suo personale. Ne consegue che l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al nascituro ed il diverso apporto causale dei vari dipendenti attiene al rapporto interno tra questi ultimi e l’ente.
(Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001)
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