Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale
Nelle cause di responsabilità medica e/o comunque di natura contrattuale, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’esatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, è tenuto a provare unicamente il contratto e ad allegare l’inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. L’esposto principio, tuttavia, non può tradursi, né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo alla struttura convenuta che prescinda dall’accertamento in capo alla stessa di un addebito colposo, anche perché incombe sempre sul creditore l’onere di allegare uno specifico inadempimento e di provare il danno conseguenza ed il nesso di causalità tra l’evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli, anche nell’ambito della responsabilità contrattuale.
(Trib. Genova Sez. II, 21/10/2014)
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