Inadempimento rilevante in materia di responsabilità medica
In materia di responsabilità medica l’inadempimento rilevante per il risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno. Ne consegue che l’allegazione del creditore-paziente deve attenere ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Secondo i criteri dell’art. 2697 c.c. l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico chirurgico, grava sempre sul danneggiato.
(Trib. Pisa, 24/03/2014)
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