“Il ginecologo che non prescrive l’amniocentesi è responsabile per i danni anche se la donna rifiuta successivamente l’esame. Qualora risulti che il medico ginecologo di fiducia non abbia prescritto l’amniocentesi, ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli: non può, dal giudice di merito, essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravvenuta all’inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la “sorpresa” della condizione patologica del figlio all’esito della gravidanza, occorrendo all’uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita; non elide l’efficacia causale dell’inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev’essere considerata parte di quel danno ascrivibile all’inadempimento del medico”.
(Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10/01/2017 n° 243)