In materia di responsabilità professionale medica derivante dall’esito infausto di un intervento chirurgico, l’obbligazione risarcitoria ricade non solo sul medico che ha materialmente effettuato l’intervento e che non ha dato prova di differenti cause del suo esito insoddisfacente, ma anche sulle strutture che hanno ospitato il professionista. Né, in senso contrario, assume rilievo il fatto che il chirurgo non sia incardinato nelle strutture medesime in forza di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
(Trib. Firenze, 12/08/2014)