Responsabilità risarcitoria del medico e della struttura sanitaria

In materia di responsabilità professionale medica derivante dall’esito infausto di un intervento chirurgico, l’obbligazione risarcitoria ricade non solo sul medico che ha materialmente effettuato l’intervento e che non ha dato prova di differenti cause del suo esito insoddisfacente, ma anche sulle strutture che hanno ospitato il professionista. Né, in senso contrario, assume rilievo il fatto che il chirurgo non sia incardinato nelle strutture medesime in forza di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

(Trib. Firenze, 12/08/2014)

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Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale

In tema di responsabilità professionale medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione, permane a carico del danneggiato la prova del contratto (o del contatto), dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, allegando soltanto la colpa del medico. Quest’ultimo, invece, dovrà provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

(Trib. Firenze, 13/08/2014)

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Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale

Nelle cause di responsabilità medica e/o comunque di natura contrattuale, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’esatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, è tenuto a provare unicamente il contratto e ad allegare l’inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. L’esposto principio, tuttavia, non può tradursi, né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo alla struttura convenuta che prescinda dall’accertamento in capo alla stessa di un addebito colposo, anche perché incombe sempre sul creditore l’onere di allegare uno specifico inadempimento e di provare il danno conseguenza ed il nesso di causalità tra l’evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli, anche nell’ambito della responsabilità contrattuale.

(Trib. Genova Sez. II, 21/10/2014)

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Consenso informato – Dovere di informazione

Il dovere di informazione che precede l’esecuzione di un intervento chirurgico mira a far conoscere al paziente i rischi prevedibili cui potrebbe andare incontro nelle fasi della terapia medica e dell’intervento chirurgico e non comprende anche gli esiti anomali al limite del fortuito che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit.

(Trib. Firenze Sez. II, 04/09/2014)

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Responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti in occasione di emotrasfusioni

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente in occasione delle emotrasfusioni, ha natura contrattuale in quanto, l’accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto, soggetto alle regole ordinarie sull’inadempimento sancite dall’art. 1218 c.c. In virtù di tale contratto la struttura è tenuta a fornire al paziente una prestazione variegata definita genericamente di assistenza sanitaria, che include, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori.

(Trib. Bari Sez. III, 24/11/2014)

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