La responsabilità medica, in quanto afferente una prestazione d’opera intellettuale, è normalmente regolata dall’art.1176 c.c., in forza del quale il professionista, e dunque la struttura sanitaria della quale eventualmente si avvalga, è tenuto, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, alla diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che di regola il medico risponde nei confronti del paziente anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi in cui la sua prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la legge prevede un’attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
(Trib. Taranto Sez. I, 03/06/2014)