Azione di regresso della struttura nei confronti del collaboratore
La possibilità della struttura di agire in regresso nei confronti del professionista resosi materialmente responsabile dell’inadempimento non può non tenere conto dell’esistenza di un rischio di impresa, che è e deve rimanere a carico della struttura.
Se la struttura non è in grado di dimostrare la colpa esclusiva del medico nella causazione del danno, dovrà darsi applicazione al principio presuntivo secondo il quale, del danno cagionato al paziente, struttura e professionista devono rispondere al 50%.
(sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28987)