Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale
In tema di responsabilità professionale medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione, permane a carico del danneggiato la prova del contratto (o del contatto), dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, allegando soltanto la colpa del medico. Quest’ultimo, invece, dovrà provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
(Trib. Firenze, 13/08/2014)
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